Art. 21.
(Istituzione dell'Ufficio per la promozione della produzione musicale, teatrale e cinematografica italiana all'estero).

      1. Al fine di favorire una più ampia diffusione, conoscenza e consumo internazionale delle produzioni artistiche nei settori musicale, teatrale e cinematografico, nonché per fronteggiare la situazione di crisi delle industrie correlate, è istituito, presso il Ministero delle attività produttive, l'Ufficio per la promozione della produzione musicale, teatrale e cinematografica italiana all'estero. L'Ufficio ha il compito di promuovere e di diffondere, in collaborazione con gli istituti italiani di cultura all'estero e con le rappresentanze diplomatiche, la produzione nazionale in ambito discografico e musicale, teatrale e cinematografico, con particolare riguardo per le opere prime dei giovani artisti.
      2. L'Ufficio di cui al comma 1 è presieduto da un rappresentante del Ministero delle attività produttive ed è composto da un comitato permanente formato da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei

 

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ministri e dai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
      3. Il Ministro delle attività produttive, mediante apposito regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di composizione e di funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso assegnati è attribuita all'Ufficio la somma di 1 milione di euro.